Commenti diffamatori sul blog: la Cassazione conferma la responsabilità di chi non li rimuove

Il blogger non è tenuto a controllare preventivamente ogni intervento pubblicato dagli utenti. Ma, una volta venuto a conoscenza di un contenuto lesivo della reputazione altrui, deve intervenire tempestivamente.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un giornalista che non aveva rimosso alcuni commenti diffamatori pubblicati da terzi in calce a un proprio post. Lo riferisce  Gianluca Amadori, rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, richiamando i principi ribaditi nella decisione.

Il punto centrale riguarda la responsabilità di chi gestisce un blog o uno spazio online aperto ai commenti. Il titolare del sito, infatti, non risponde automaticamente di tutto ciò che viene scritto dagli utenti. La responsabilità può però sorgere nel momento in cui egli venga a conoscenza della natura diffamatoria di un messaggio e, nonostante ciò, non provveda a eliminarlo in tempi rapidi.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione penale, il blogger può rispondere di diffamazione aggravata, ai sensi del terzo comma dell’articolo 595 del Codice penale, quando sia dimostrato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione delle espressioni offensive.

La mancata rimozione di un commento, dopo averne conosciuto il contenuto, può essere considerata una forma di condivisione consapevole del messaggio lesivo. Lasciandolo online, infatti, il gestore ne consente l’ulteriore diffusione e prolunga il danno alla reputazione della persona coinvolta.

Il principio è stato affermato in diverse pronunce della Cassazione penale, tra cui le sentenze numero 12546 del 2019, 7220 e 13979 del 2021, 45680 del 2022 e 36433 del 2023.

Anche in sede civile la giurisprudenza segue una linea analoga, pur facendo un’importante distinzione. Sul blogger non grava un obbligo generale di controllo preventivo di tutti i messaggi pubblicati da terzi. In altre parole, non gli viene richiesto di leggere e approvare ogni commento prima della pubblicazione.

Diversa è la posizione del cosiddetto “hosting provider attivo”, vale a dire del soggetto che svolge un ruolo concreto di selezione, organizzazione o filtro dei contenuti. Per il semplice gestore di un blog, invece, ciò che conta è soprattutto il comportamento successivo alla segnalazione o alla conoscenza del contenuto illecito.

La responsabilità può dunque configurarsi quando il blogger, informato della presenza di frasi diffamatorie, non si attivi per rimuoverle tempestivamente. Su questo aspetto si sono espresse, tra le altre, le sentenze civili numero 24818 del 2023 e 17360 del 2025.

La decisione rappresenta un richiamo importante per giornalisti, blogger, amministratori di pagine e responsabili di siti d’informazione. Aprire uno spazio ai commenti non comporta un obbligo assoluto di sorveglianza preventiva, ma richiede attenzione alle segnalazioni e rapidità di intervento.

Il confine indicato dalla Cassazione appare quindi chiaro: nessuna responsabilità automatica per quanto scritto da altri, ma nemmeno indifferenza di fronte a contenuti manifestamente offensivi dei quali si sia acquisita conoscenza. La libertà di discussione online resta un valore da tutelare, ma non può trasformarsi in uno spazio senza regole, nel quale le offese continuino a circolare nonostante chi gestisce la piattaforma abbia la possibilità di fermarne la diffusione.